martedì 21 aprile 2009

ART 10 bis (Testo unico sulla sicurezza)


Con l’art. 10 bis inserito alla chetichella, nel silenzio generale dei media, impegnati dagli eventi tragici del terremoto in Abruzzo, la maggioranza comunicando preventivamente a Confindustria di quanto stava per fare (come ha denunciato il segretario della Fiom Cremaschi che ha chiaramente denunciato che “Le aziende erano al corrente della modifica in arrivo”), vorrebbe sancire l’impunità di manager e datori di lavoro nei casi di morti bianche che si imputano alla mancata osservanza delle misure di sicurezza.

La nuova formulazione dell’art. 10 bis “prevede infatti che la responsabilità del datore di lavoro - hanno spiegato Elena Poli e Sergio Bonetto, avvocati del foro di Torino - sia subordinata ad alcune condizioni tra le quali spicca quella di cui alla lettera ‘d’, in base alla quale la responsabilità è esclusa se l’evento sia imputabile a preposti, medico competente, progettisti, fabbricanti e soprattutto ai lavoratori, per violazione delle norme previste dal testo unico sulla sicurezza”.

La norma è “retroattiva, per cui il primo effetto si avrà sui processi in corso. Di fatto, si elimina la possibilità di accertare la responsabilità di chi sta più in alto, in moti casi top manager e amministratore delegato” ha detto Poli. “Siamo di fronte a un’altra porcata che sta passando nel silenzio generale - ha affermato il segretario generale Fiom, Gianni Rinaldini - sulla base delle richieste fatte dalla Confindustria. Siamo di fronte a uno stravolgimento del Testo unico sulla sicurezza grave e inaccettabile, tanto più in considerazione del processo in corso sul rogo della ThyssenKrupp”.

Insomma un muratore cade da una impalcatura e muore e la colpa sarà solo sua perchè non ha usato le adeguate misure di sicurezza per proteggersi. Il senso di questa norma è questo. Laddove è possibile coinvolgere una figura subordinata, il top manager e più in generale il datore di lavoro non sarà più imputabile.

italianspot.wordpress.com

tra l'altro questo articolo va contro quello che dice l'Art. 40 del Codice Penale

Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non e' conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

ma si, va tutto bene, almeno così dicono i media...

1 commento:

BC. Bruno Carioli ha detto...

Al solito, dopo le proteste hanno detto che scriveranno un testo che non produca equivoci.